STATUTO COMUNALE

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

 

LA COMUNITA'  E IL COMUNE

 

   

C A P O   I

 

 

LA COMUNITA'

 

 

 

 

 

Art. 1 - LA COMUNITA'

 

 

1.  La  comunità di Mogorella è l'insieme degli uomini  e  delle donne che per nascita, o per tradizione familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col  territorio e con gli altri  membri della comunità.

 

 

 

Art. 2 - I MEMBRI DELLA COMUNITA'

 

 

1.  La  qualità  di   membro   della   comunità  si  perde   solo per decisione personale di non farne più parte. I diritti ed obblighi verso la comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione all'appartenenza o meno alla comunità stessa, salvo che la legge non prevede espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.

 

 

 

Art. 3 - APPARTENENZA ALLA COMUNITA'

 

 

1.  La comunità di Mogorella è parte del popolo sardo ed il suo territorio ed i suoi  cittadini  appartengono alla nazione Italiana.

 

2.  La lingua della comunità è l'italiano e il sardo.

 

 

 

 

 

 

Art. 4 - PRINCIPI DELLA COMUNITA'

 

 

1.  La comunità, presente sul suo territorio sin dall'epoca  del periodo tardo Giudicale, erede  delle  tradizioni  storiche plurisecolari dei suoi abitanti, è fondata sulla solidarietà  personale e familiare fra i propri componenti, vive del lavoro dei suoi membri e si ispira ai principi di  tolle­ranza, libertà, uguaglianza e fraternità.

 

2.  Il Comune favorisce con appropriati interventi la tutela, la valorizzazione e l'espansione degli istituti del solidarismo e  del comunitarismo praticati tradizionalmente nella  co­munità.

 

 

 

 

 

 


CAPO II

 

 

IL COMUNE

 

 

 

 

Art. 5 - IL COMUNE

 

 

La comunità di Mogorella è rappresentata dal Comune di Mogorella, Ente il quale ne cura gli interessi e ne promuove  lo sviluppo  secondo la necessità e la volontà  della  comunità stessa.

 

 

 

Art. 6 - FORMA LINGUISTICA DEGLI ATTI COMUNALI

 

 

1.  La lingua sarda e quella italiana, cosi'  come comunemente usate dalla comunità, sono lingue del Comune  e delle sue istituzioni.

 

2.  Gli  atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento  della Repubblica italiana devono essere redatti in lingua   italiana, o comunque, in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale.

 

3.  Gli  atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Comunità Europea, devono essere stesi in una lingua ufficiale della Comunità Europea, o comunque in tale  lingua  deve essere stesa traduzione avente valore di atto originale.

 

4.  Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle  sue istituzioni  è libero l'uso orale della lingua  della  comunità, ma i verbali devono contenere comunque, in lingua  italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato.

 

5.  Qualora  la  verbalizzazione  debba  essere,  per  richiesta dell'intervenuto,  integrale,  il testo va  riportato  nella lingua nazionale.

 

6.  Possono essere bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i   bandi rivolti alla generalità dei soggetti o comunque  ad un insieme indeterminato di essi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 - TERRITORIO

 

 

1.  Il Comune di Mogorella comprende la parte di territorio della Sardegna  delimitato  con  il   piano   topografico,  di  cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228,  approvato  dall'Istituto Centrale di Statistica.

 

2.  Le   modificazioni  alla  circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sardo e con le modalità stabilite dalla Legge  Regionale.

 

3.  Il Comune  definisce  cercando  l'accordo con i Comuni confinanti i problemi derivanti dalle delimitazioni terri­toriali.

 

4.  In ordine a  detti  problemi il Comune non delibera alcuna lite se  non    previo invito ad una seduta consiliare congiunta con il Consiglio del Comune confinante.

 

5.  Il  Comune  può  realizzare proprie opere pubbliche nel territorio di altro Comune o consentire la realizzazione di opere di  altro Comune nel proprio territorio previ accordi fra  i Comuni interessati.

 

 

 

Art. 8 - TOPONOMASTICA

 

 

1.  Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta e orale.

 

2.  La toponomastica all'interno degli abitati é definita  nella lingua sarda della comunità ed in lingua italiana.

 

 

 

Art. 9 -  STEMMA E GONFALONE COMUNALE

 

 

1.  Nel  Comune si espongono il gonfalone comunale, la  bandiera sarda, la bandiera della Repubblica e quella Europea.

 

2.  Ogni  qualvolta la legge prevede l'esposizione di una  delle tre bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.

 

3.  Il Comune espone le bandiere il giorno 10 Agosto, data della festa tradizionale della comunità.

 

4.  Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri n. 7 del 17 gennaio 2000.

 

5.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta, sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente, a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

 

6.  La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

 

 

Art. 10 - COMPITI DEL COMUNE     

 

 

1.  Il  Comune  di  Mogorella, ha quali compiti, oltre quelli assegnati, o delegati, dalla legge Statale e Regionale:

 

a) la tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione della cultura, la ricerca e l'ammodernamento  delle  radici storiche e delle tradizioni della Comunità.

 

b)  l'apprestamento  dei  mezzi per l'esercizio del culto  e della spiritualità.

 

c) la tutela dell'ambiente e del territorio della    comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti, dei beni   artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di valorizzazione sociale della loro fruizione.

 

d) la liberazione dal  bisogno di tutti  i membri  della comunità e la  creazione  di  condizioni   economiche   e sociali che consentano il pieno sviluppo della  personalità. A tal fine   promuove per i suoi amministrati, ma soprattutto per i giovani  e  per  gli anziani, il libero  associazionismo, lo sport ed il turismo di massa, il collegamento  con  forme  di  ospitalità  internazionale, forme di educazione permanente e di aggiornamento cultu­rale. 

 

e) la promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della Comunità.

 

f) la tutela della sicurezza dei cittadini con le forme  tradizionali  di mutuo controllo del territorio.

 

2.  Il Comune esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze delle altre Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della     programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue  istituzioni,  o  in concorso con altri Enti Pubblici,  o     privati, nelle forme previste dalla legge e dal presente  Statuto.

 

3.  Il  Comune esplica i suoi compiti nei confronti di  tutti  i membri della comunità, ove si trovino.

 

 

 

Art 11 - ALBO PRETORIO

 

 

1.  Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze,  dei manifesti e  degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

 

2.  Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è  responsabile delle pubblicazioni e dovrà tenere apposito  registro delle stesse.

 

3.  L'affissione  all'albo pretorio esaurisce le  formalità ri­chieste  dalla legge per la pubblicità degli atti,  ove non sia altrimenti stabilito.

 

 

 

 

Art. 12 - PUBBLICITA' AGGIUNTIVA

 

 

1.  Il Comune  favorisce  la conoscenza della  propria  attività mediante forme  aggiuntive di pubblicità, sia fisse, sia da stabilirsi  in relazione alla rilevanza della materia ed in particolare attua la pubblicità di cui ai commi seguen­ti.

 

2.  Potranno essere affisse le deliberazioni e gli atti  rivolti alla  generalità dei cittadini nella biblioteca comunale, e in almeno 2 locali aperti al pubblico i cui titolari lo richiedano o vi consentano.

 

3.  In  ogni locale adibito a servizio comunale dovranno  essere  affissi gli atti relativi a quel servizio.

 

4.  Il Consiglio comunale potrà prevedere la pubblicazione di un foglio periodico comunale quale forma di pubblicità  ag­giuntiva rispetto alla pubblicazione nell'albo pretorio.

 

5.  Il Comune  potrà  avvalersi  della radio, della televisione,  della  stampa periodica per divulgare la propria attività e per promuovere forme di partecipazione popolare all'Ammini­strazione.

 

 

 

Art. 13 - DIVULGAZIONE DELLA   TUTELA  DEGLI  INTERESSI

               E  DEI  DIRITTI.

 

 

1.  All'albo pretorio ed in ciascuna delle sedi fisse di pubbli­cità aggiuntiva sarà permanentemente esposta avviso che  illustri con evidenza:

 

a)  la facoltà  per i soggetti lesi dall'atto  di  ricorrere contro  di esso in via amministrativa e  giurisdizionale,   specificando i termini e le forme essenziali di  impu­gnativa;

b) la facoltà per ciascun elettore di far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che  spettano al Comune;

 

c)  la facoltà  di  intervento nei procedimenti amministrativi del Comune.

 

 

 

 


TITOLO II

 

 

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

 

 

C A P O    I

 

 

RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

 

 

 

 

Art. 14 - DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE

 

 

1.  Chi  per elezione  o  per designazione da parte del Comune esercita  funzioni in enti, organismi o istituzioni di  qualsiasi natura deve:

 

a)    riferire con relazione scritta semestrale sul proprio  operato al Consiglio comunale;

 

b)    operare in conformità alle direttive  impartite dal Consiglio o in loro assenza dalla Giunta comunale;

 

c)     riferire con ogni sollecitudine ogni evento che  comporti pericolo di lesione di interessi del Comune o  impossibilità   di adempiere alle proprie funzioni.

 

 

 

Art. 15 - REVOCA DEI RAPPRESENTANTI

 

 

1.    Coloro che non adempiano ai doveri di cui all 'art 14, e  non siano in grado di adempiere alle proprie funzioni, sono revocati dal Consiglio comunale, espressosi nei modi di legge, a maggioranza assoluta dei componenti, a seguito di proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei Consiglieri e  notificata dal messo comunale agli interessati con la assegnazione  di un termine di dieci giorni per le controdeduzioni.

 

2.    La revoca può riguardare un rappresentante o l'intera  delegazione del Comune.

 

3.    Qualora  la  proposta  di  revoca  riguardi  i rappresentanti  espressi dalla minoranza in forza di norma di legge,  Statuto  o regolamento, la proposta deve essere sottoscritta comunque dalla maggioranza assoluta dei componenti dei gruppi di  minoranza.

4.    Il  Consiglio  procede  nella   stessa  seduta, qualora venga dichiarata  l'immediata eseguibilità della delibera di revoca, alla  surrogazione nella prima seduta utile dopo l' esecutività della delibera.

 

5.    Il consigliere nominato dal Sindaco presso Enti Locali sovra­comunali, aziende speciali ed altre Istituzioni, riferisce con cadenze semestrali al Consiglio sulla propria attività mediante apposita relazione. Può essere revocato con provve­dimento motivato del Sindaco. Si applica il comma 3 dell'art.29 del presente Statuto.

 

 

 

 

Art. 16 - LA RESPONSABILITA'  DEGLI AMMINISTRATORI

 

 

1.    Per gli amministratori, per  il personale del Comune e  delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le  di­sposizioni  vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

 

2.    Il  tesoriere  ed  ogni agente  contabile che abbia  maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione  dei  beni del Comune,  nonché  coloro  che si  ingeriscano  negli  incarichi  attribuiti a detti agenti devono rendere  il  conto della loro gestione e sono  soggetti alla giurisdizione della Corte  dei Conti, secondo le norme e le  procedure  previste dalle leggi vigenti.

 

3.    L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione  del fatto. La responsabilità nei  confronti  degli  amministratori  comunali  e  delle  istituzioni nonché dei  dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

 

 

 

 


CAPO  II

 

 

GLI ORGANI POLITICI DEL COMUNE

 

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

Art. 17 - IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

 

 

1.  L’elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

 

2.  Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l’indirizzo politico, sociale ed economico  ed esercita l’attività di controllo politico amministrativo.

 

3.  Adempie alle funzioni demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente Statuto

 

4.  Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pub­blicità, trasparenza, informazione e legalità al fine di assicu­rare l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione.

 

5.  E’ dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

 

6.  L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

 

7.  Il Consiglio Comunale ha competenza limitatamen­te agli  atti fondamentali elencati nell’art. 42 del D. Lgs. 18.08.00 n. 267;

 

8.  I Consiglieri durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

 

 

 

Art. 18 - POTERI DEL CONSIGLIERE

 

 

1.  Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per  tutti gli atti di competenza del Consiglio  comunale  e   può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

 

2.  Ha  diritto  di  ottenere  dagli  Uffici del Comune e  dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

 

3.  Se lo richieda un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire  il Consiglio, in un termine non  superiore  a  2O giorni, inserendo all 'ordine del giorno le questioni richieste.

 

4.  E' tenuto il segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla legge.

 

5.  Per  il computo dei Quorum previsti dall 'art. 39, comma 2  del D. Lgs 18 agosto 2000, n.267,  si fa riferimento al numero dei Consiglieri in carica al Comune.

 

 

 

Art. 19 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE

 

 

1.  Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al rispettivo consiglio devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente nell’ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.

 

2.  Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga, dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

 

3.  Non si fa luogo alla surroga, qualora si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell’art. 38, c. 8, del D. Lgs. 267/00.

 

 

 

Art. 20  - DECADENZA

 

 

1.  Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:

 

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge;

 

b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad una intera sessione ordinaria, e a  cinque  sedute straordinarie consecutive.

 

2.  A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta ai sensi dell’art. 7 della Legge 07 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l’avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

 

3.  La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa  dal Prefetto o su istanza  di qualsiasi elettore per motivi di  incompatibilità o ineleggibilità.

 

 

 

Art. 21 - CONSIGLIERE ANZIANO

 

 

E' Consigliere anziano il Consigliere che ha riportato, nella consultazione elettorale, esclusi il Sindaco neo eletto e i candidati alla carica di Sindaco eletti Consiglieri, la più alta cifra individuale la quale va calcolata sommando ai voti di lista i voti di preferenza ottenuti.

 

 

 

Art. 22 - GRUPPI CONSILIARI

 

 

I Consiglieri possono costituirsi in gruppi composti da un numero minimo di quattro e ne danno comunicazione al Segretario Comunale e possono indicare i capi gruppo.

 

 

 

 

Art. 23 - COMMISSIONI CONSILIARI

 

 

1.  Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Consiliari permanenti e temporanee a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, mediante votazione separata per ogni singolo gruppo. Sono Commissioni temporanee quelle che il Consiglio istituisce in base alle esigenze che di volta in volta possono presentarsi.

 

2.  Il Regolamento stabilisce le modalità di determinazione del numero delle Commissioni Consiliari, la loro competenza per materie, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

 

3.  Nessuno dei due sessi ai sensi dell'art.27 della legge 23 marzo 1993, n.81 può essere rappresentato, ove possibile in misura superiore ai 2/3 rispetto all'altro.

 

4.  Le Commissioni Consiliari nell'ambito delle materie di pro­pria competenza, hanno diritto ad ottenere dalla Giunta Comunale e dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, notizie, informa­zioni, dati, atti, audizioni di persone anche ai fini di vigilan­za sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'Ammini­strazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale, secondo le procedure che verranno stabilite dal regola­mento. Non può essere opposto alle richieste della Commissione il segreto d'ufficio.

 

5.  Le Commissioni consiliari hanno facoltà di chiedere l'inter­vento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori nonché dei responsabili degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

 

6.  Il Sindaco o un suo delegato e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto.

 

7.  Alle Commissioni Consiliari non possono essere attribuiti poteri deliberativi essendo loro attribuite solo funzioni consul­tive, referenti, istruttorie e redigenti.

 

 

 

Art. 24 - PRIMA ADUNANZA

 

 

1.  La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Gli avvisi di convocazione devono essere notificati almeno cinque giorni prima della seduta.

 

2.  Gli argomenti da trattare nella prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale sono riservate alla convalida degli eletti, compreso il Sindaco, alla surrogazione dei Consiglieri nei confronti dei quali sussistono condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

 

3.  Per la validità delle adunanze e deliberazioni si applicano le norme previste negli artt. 25 e 26 del presente Statuto.

 

 

 

 

Art. 25 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

1.    La convocazione dei Consiglieri viene fatta dal Sindaco  con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio ed in ogni  caso,  in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richieda  un  quinto dei Consiglieri, inserendo all' ordine del  giorno  le questioni richieste.

 

2.    Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio.

 

 

 

Art. 26 - ORDINE DEL GIORNO

 

 

L'ordine  del giorno delle sedute del Consiglio  comunale  è  stabilito dal Sindaco.

 

 

 

 

Art. 27 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

 

 

1.  Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

 

2.  Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

 

 

 

Art. 28 - LE VOTAZIONI

 

 

Le  votazioni hanno luogo con voto palese, salvo  deroga  esplicitamente prevista da leggi,  dallo Statuto o da regola­menti e fatti salvi i casi in cui l'organo deliberante eserciti una facoltà di apprezzamento e di valutazione sulle persone oggetto della delibera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C A P O  III

 

 

LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO

 

 

 

 

 

Art. 29 -     ELEZIONE DEL SINDACO, NOMINA E REVOCA DEGLI  ASSESSORI  E  INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA

 

 

1.  Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio. Chi ha ricoperto per due mandati conse­cutivi la carica di Sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. E’ consentito un terzo mandato consecutivo, se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai due anni, sei mesi ed un giorno, per cause diverse dalle dimissioni volontarie, fatta salva diversa disposizione previste da norme di Legge sopravenute.

 

2.  Il Sindaco nomina i componenti la Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti.

 

 

3.  Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

 

4.  Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

 

5.  Non possono far parte della Giunta: il coniuge, i discenden­ti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

 

 

 

Art. 30 -        GIUNTA COMUNALE. NOMINA, COMPOSIZIONE, DURATA               IN CARICA

 

 

1.    La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di tre Assessori.

 

 

2.    Possono essere nominati Assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso di particolari competenze ed esperienza nel campo sociale, culturale, giuridico ed economico e dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere.

 

3.    La presenza degli Assessori di cui al comma 2 non modifica il numero di Assessori componenti la Giunta di cui al comma 1.

 

4.    Il numero degli Assessori extra consiliari non può eccedere il numero di uno.

 

 

Art. 31 - DIMISSIONI DEL SINDACO O DEGLI ASSESSORI

 

 

1.    Le dimissioni del Sindaco determinano la cessazione dalla carica dell'intera Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

 

2.    Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo del Comune. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 del presente articolo, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

 

3.    Entro 15 giorni dalla presentazione delle dimissioni il Sindaco convoca il Consiglio Comunale per la presentazione delle stesse. In caso di mancata convocazione vi provvede il Vice-Sindaco secondo i termini e le procedure previste dall'articolo 25 del presente Statuto.

 

4.    La Giunta ed il Consiglio Comunale restano in carica sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

 

5.    In caso di scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio.

 

6.    Nel caso di dimissioni dei membri della Giunta Comunale il Sindaco procede alla loro sostituzione con nuove nomine. Si applica l'articolo 32 del presente Statuto.

 

 

 

Art. 32 - DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

 

 

1.  La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

 

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompa­tibilità alla carica di Consigliere Comunale;

 

b)  accertamento di una causa ostativa alla assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;

 

c)  negli altri casi previsti dalla legge.

 

 

2.  Fatta salva l'applicazione dell'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, decorso il termine di 10 giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato della proposta di decadenza.

 

3.  In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applica­zione l'art. 31, 5° comma, del presente Statuto.

 

4.  In caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si appli­cano le disposizioni dell'art. 31, 6° comma, con le modalità previste dall'art. 30 del presente Statuto.

 

 

Art. 33 - REVOCA DEGLI ASSESSORI

 

 

1.  L'Assessore può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco.

 

2.  Nella prima seduta immediatamente successiva alla revoca, il Sindaco comunica al Consiglio il nominativo dell'Assessore sosti­tuito

 

 

 

Art. 34 - ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

 

 

1.  L'attività della Giunta è collegiale.

 

2.  Gli Assessori sono preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.

 

3.  Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta e individualmente degli atti dei loro Assessorati.

 

4.  Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con la nomina della Giunta nella prima seduta del Consi­glio Comunale.

 

5.  Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori le funzioni di Vice-Sindaco, al fine di garantire la sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza, impedimento o di vacanza dalla carica. Il Vice-Sindaco è l'Assessore che nelle predette ipotesi riceve dal Sindaco delega generale per l'eserci­zio di tutte le sue funzioni, in mancanza del Sindaco e del Vice-Sindaco tali funzioni sono espletate dall'Assessore.

 

6.  Le attribuzioni e i compiti di cui ai precedenti commi 4 e 5 possono essere modificate con provvedimento motivato del  Sinda­co.

 

7.  Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.

 

8.  La Giunta adotta un regolamento, approvato con delibera di Consiglio Comunale per l'esercizio della propria attività.

 

 

 

Art. 35 - ATTRIBUZIONI ALLA GIUNTA

 

 

1.    La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.

 

2.    Compie tutti gli atti di amministrazione, che non siano  riservati dalla legge e dal presente Statuto al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario comunale o ai responsabi­li dei servizi giusta disposizione  dell’art. 48 del D.Lgs. 267/00.

 

3.    Riferisce al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge  attività propositiva e di impul­so nei confronti dello stesso.

 

4.    Autorizza il Sindaco per la  definizione delle procedure inerenti la costituzione in giudizio, la scelta del difensore  cui affidare l’assistenza  legale e del conferimento della procedura alle liti, solo nel caso di procedimenti che riguardino Organi di governo: Sindaco, Assessori, e Consiglieri. Fino all’esecutività del presente statuto, al Sindaco  è attribuita la rappresentanza dell’Ente anche nei confronti di controversie che interessano gli organi burocratici dell’Ente.

 

5.    Propone criteri generali, se non previsti in  altre norme  o regolamenti, per la concessione di sovvenzioni,  contributi, sussidi  e vantaggi  economici di qualunque genere ad Enti  e    persone.  La distribuzione delle predette sovvenzioni, contributi e vantaggi economici sarà preceduta da regole e programmi previamente stabiliti e resi a tutti noti.  Tali elargizioni saranno adeguatamente motivate e terranno conto della capacità contributiva del beneficiario, verificata anche attraverso accertamenti sulla reale situazione patri­moniale di enti, associazioni o imprese che allo stesso fanno capo.

 

6.    Propone al Consiglio i regolamenti.

 

7.    Approva progetti preliminari, definitivi, esecutivi, questi ultimi, solo nel caso di attribuzione della progettazione interna all’ufficio, in caso di conferimento di incarico esterno il responsabile del servizio approva il progetto esecutivo; programmi esecutivi, che possono anche  comportare preimpegni di spesa, sugli stanziamenti di bilancio, purché  non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali, senza necessità di ulteriori atti da parte dei responsabili del servizio, quali ad esempio, i contributi ad enti o associazioni, l’approvazione di progetti e/o programmi esecutivi.

 

8.    Approva le variazioni e le determinazioni delle  tariffe e delle aliquote dei tributi propri e propone al consiglio, l’istituzione delle nuove.

 

9.    Predispone lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilan­cio pluriennale da presentare al Consiglio.

 

10.         La Giunta Comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, defi­nisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai  responsabili dei servizi.

 

11.         Nomina i membri esterni delle commissioni per i concorsi, in possesso di requisiti tecnico-professionali.

 

12.         Approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

 

13.         Dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

 

14.         Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l’accertamento della regolarità del procedimento.

 

15.          Autorizza ai sensi dell’art. 5, c. 3 del CC.NN.LL. EE.LL., il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo..

 

16.         La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le dotazioni organiche, e le relative variazioni.

 

17.         Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’Ente.

 

 

 

Art. 36 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

 

 

1.  La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

 

2.  La  Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei  membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

 

3.  Nelle  votazioni palesi, in caso di parità, prevale il  voto  del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

 

4.  Alle sedute  della Giunta può assistere su richiesta, senza  diritto di voto, il revisore dei conti.

 

5.  Le sedute della Giunta non sono pubbliche; alle medesime possono assistere, su richiesta senza diritto di voto, esper­ti, tecnici e funzionari invitati da chi presiede a riferire su particolari problemi.

 

6.  Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono  adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli asses­sori componenti, nel numero fissato dall'art.30 del presente  Statuto.

 

 

 

 


CAPO IV

 

 

 

IL SINDACO

 

 

 

 

 

Art. 37 - ELEZIONE E DURATA IN CARICA

 

 

L'elezione e la durata in carica del Sindaco  osservano  le stesse  modalità previste dal precedente art.29 per  l 'elezione della Giunta comunale.

 

 

 

Art. 38 - FUNZIONI E COMPETENZE

 

 

1.  Il Sindaco è l 'organo monocratico. Egli è il legale  rappre­sentante  dell' Ente. E' capo dell' amministrazione  comunale, Ufficiale  di Governo per i servizi di  competenza statale, autorità sanitaria. Nei limiti delle proprie compe­tenze  attua gli  obiettivi indicati nel documento  program­matico  e persegue  l'indirizzo politico-amministrativo espresso dal Consiglio e l'indirizzo attuativo della Giunta.

 

2.  Il  Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta,  ne fissa l 'ordine del giorno e ne determina il giorno della adunanza; esercita poteri di polizia nelle adunanze consi­liari e negli organismi pubblici di partecipazione  popolare dal medesimo  presiedute, nei limiti previsti dalle  leggi. Sovrintende  al  funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

 

3.  Il  Sindaco  esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì' all'espletamento  delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

 

4.  Il Sindaco è, inoltre, competente, nell' ambito della  disciplina regionale sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali,  dei  servizi  pubblici,  nonché  degli orari di apertura al  pubblico degli uffici al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e gene­rali degli utenti.

 

5.  In  caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

 

6.  Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sinda­co provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. Qualora il comune sebbene invitato a provvedere entro un congruo termine, ritardi od ometta di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta, nominato  dal CO.RE.CO.. Il commissario ad acta, provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell’incarico. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/00, nonché dai rispettivi Statuti e regolamenti Comunali.

 

7. Il Sindaco eletto a suffragio universale e diretto assume tutti i poteri e la rappresentanza dell'ente dalla data di pro­clamazione. Prima di assumere le funzioni di Ufficiale di Governo il Sindaco presta giuramento dinanzi al Consiglio.

 

8.  In caso di impedimento o assenza egli può delegare a un Assessore,  l'esercizio delle sue funzioni, a meno che la legge non disponga diversamente. La delega può essere generale o riferita a singole fattispecie. In ogni caso deve essere informato il Consiglio dell'esistenza della delega.

 

9.  Ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politica e amministrativa del Comune.

 

10.Coordina l'attività dei singoli Assessori.

 

11.Può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta.

 

12.Impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione ammini­strativa di tutti gli uffici e servizi.

 

13.Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

 

14.Può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale.

 

15.Indice e convoca i referendum consultivi.

 

16. Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell’apposito albo. Conferisce  e revoca, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore Generale, nel caso in cui non sia stata  stipulata la convenzione con altri comuni, per la nomina del Direttore.

 

17.Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili

 

18.Provvede all'osservanza dei regolamenti.

 

19.Rilascia attestati di notorietà pubblica.

 

20.Può stare in giudizio con l'autorizzazione della Giunta, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 35, comma 4, del presente Statuto.

 

21.Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

 

22.Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

 

23.Compie gli atti conservativi dei diritti del Comune.

 

24.Può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informa­zioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale.

 

25.Collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni.

 

26.Promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al  Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

 

27.Adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

 

28.Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

 

29.Come Ufficiale di Governo, sovrintende ed esercita le attribuzioni previste dall'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

 

Art.39 - ORDINANZE STRAORDINARIE

 

 

1.  In materia di edilizia, polizia locale, igiene e sanità  pubblica, il Sindaco può adottare ordinanze straordinarie,  ricorrendo nei casi considerati gli estremi della  contingibilità, dell' urgenza e dell' interesse pubblico.

 

2.  Il  provvedimento deve essere mantenuto nei limiti richiesti dall' entità e natura del pericolo a cui si intende ovviare.

 

3.  L'ordinanza deve avere la forma scritta ed essere notificata a mezzo di messo comunale allo interessato o agli  interessati.

 

4.  Se  costoro non adempiono all'ordine impartito  dal  Sindaco entro il termine stabilito, i lavori necessari verranno fatti  eseguire d' ufficio, ove occorra con  l' assistenza della forza pubblica. Delle spese incontrate sarà fatta una nota che, resa esecutiva dal Prefetto, sarà passata all'esattore il quale riscuoterà la somma ivi indicata a carico degli  inadempienti, coi privilegi e nelle forme previste per la  riscossione delle imposte dirette.

 

 

 

 

 Art. 40       LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

 

 

1.  Entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Detti atti sono depositato presso la Segreteria almeno 24 ore prima dell'adunanza. Il Consiglio discute ed appro­va in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

 

2.  Ciascun Consigliere Comunale, ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

 

3.  Con cadenza annuale il Consiglio provvede in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 31 Ottobre. E’ facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

 

4.  Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco, presenta all’organo consiliare, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

 

 

 

 


TITOLO III

 

 

 

PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

 

 

 

C A P O   I

 

 

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

 

 

 

 

 

Art. 41 -  VALORIZZAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE E ORGANI DI

                PARTECIPAZIONE.

 

 

1.  L'amministrazione comunale favorisce l'attività delle associazioni  e dei Comitati operanti sul proprio territorio, e del volontariato, per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici.

 

2.  A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti  organismi  alla vita amministrativa dell'ente  attraverso  gli apporti  consultivi  alle Commissioni consiliari,  l'accesso libero alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie  documentazione, osservazioni  utili alla formazione dei programmi di intervento pubblici ed alla soluzione di problemi amministrativi.

 

3.  L'Amministrazione comunale potrà inoltre intervenire con  la concessione di sovvenzioni, contributi,  sussidi  ed  ausili    finanziari,  nonché l'attribuzione di vantaggi economici  di qualunque genere, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma. A tal fine si applicano  le disposizioni  di cui al comma 6, dell'art. 36  del  presente Statuto.

 

4.  I cittadini dell’Unione Europea e gli stranieri, regolarmente soggiornanti nel Comune di Mogorella, hanno diritto di partecipare alla vita pubblica locale, usufruendo di tutti gli istituti di partecipazione previsti nel titolo 3° del presente Statuto o introdotti da leggi successive.

 

 

 

 

 

Art. 42 - FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

 

 

1.  In quelle materie di esclusiva competenza locale che l'amministrazione ritenga essere di interesse comune al  fine  di consentire la migliore impostazione delle iniziative possono essere avviate forme diverse di consultazione della  popolazione.

 

2.  In particolare le consultazioni, avviate  dagli organi competenti  per materia, potranno svolgersi secondo la forma  del confronto diretto tramite Assemblea, dell' interlocuzione attraverso questionari  con il coinvolgimento nei lavori delle Commissioni  e con ogni altro mezzo utile al raggiungimento dello scopo.

 

3.  L' organo competente potrà avvalersi delle strutture comunali per  la realizzazione delle iniziative che dovranno essere precedute dalla più larga pubblicità possibile attra­verso la stampa locale.

 

4.  Le  osservazioni, i suggerimenti, le proposte che  dovessero  conseguire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte dell' organo interes­sato, il quale darà comunque riscontro ai proponenti sui loro  interventi, indicando gli uffici preposti a  seguire  le pratiche.

 

5.  Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza  con altre operazioni di voto.

 

 

 

Art. 43 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E

               PROPOSTE

 

 

1.  Un numero pari a cinquanta  cittadini  può  presentare alla amministrazione  istanze, petizioni e proposte intese  a promuovere  interventi per la migliore tutela  di  interessi collettivi.

 

2.  Le  richieste dovranno essere presentate per  iscritto  alla Segreteria del Comune che provvederà ad inoltrarle al Sindaco. La trattazione delle predette segue strettamente l'ordine  cronologico della protocollazione.

 

3.  Il  Sindaco affiderà le istanze, le  petizioni e le  proposte agli  organi competenti per materia che, potendosi  avvalere degli uffici e di contributi esterni, dovranno esaminare  ed esprimere un parere sulla questione entro 30 giorni.

 

4.  Il  Sindaco, attraverso la Segreteria, dopo aver  comunicato ai cittadini interessati l' iter della pratica, li  informerà motivatamente per iscritto  nei 15 giorni successivi al parere dell' organo competente, dell'esito del medesimo e dei successivi  eventuali sviluppi procedimentali degli Uffici preposti e responsabili.

 

5.  Ove i termini sopracitati non venissero osservati, il parere  dell'organo si dà per reso e le pratiche passano agli Uffici competenti per l' istruttoria da farsi entro 15 giorni.

 

6.  Nel caso di istruttoria negativa, ne viene fornita dal Sindaco motivata comunicazione ai soggetti interessati entro i 15 giorni successivi, mentre nel caso di riscontro positi­vo, vengono anche indicati i futuri sviluppi procedimentali con l'indicazione degli uffici preposti e responsabili.

 

 

 

Art.44 - REFERENDUM CONSULTIVI

 

 

1.  Per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività amministrativa è prevista l'indizione e l'attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.

 

2.  Sono  escluse da referendum le materie concernenti:  tributi locali,  atti di bilancio, norme statali o regionali  contenenti disposizioni obbligatorie per l'Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito nega­tivo.

 

3.  L'iniziativa  del referendum può essere presa dal  Consiglio comunale o da un quinto del corpo elettorale.

 

4.  Presso il Consiglio comunale agirà un'apposita  commissione, disciplinata dal regolamento, cui viene  affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai  citta­dini, procedendo: alla verifica della regolarità  della  presentazione e delle firme, all 'ammissibilità per materia considerate  le limitazioni del precedente secondo comma  e  al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.

 

5.  Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito  referendario, la Commissione ne presenta una  relazione al Consiglio comunale.

 

6.  Il  Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimet­tendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione  della data.

 

7.  Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di  legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere  apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri  compo­nenti.

 

8.  Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno  oggetto di apposito regolamento  disciplinare  che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato  presso la Segreteria a disposizione dei  cittadi­ni interessati.

 

9.  Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.

 

10.I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell'apposita Commissione, con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei compo­nenti,  quando l'oggetto del loro quesito non abbia più  ragione di essere o sussistono degli impedimenti temporanei.

 

 

11.I referendum consultivi non possono aver luogo in coinciden­za con altre operazioni di voto.

 

12.Entro  60 giorni dalla proclamazione  dell' esito favorevole del  referendum,  la Giunta comunale è tenuta a  proporre al Consiglio  comunale un provvedimento avente per  oggetto il quesito sottoposto a referendum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C A P O   II

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

Art.45 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROVVEDIMENTO

 

 

1.  Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al  procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed  aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l' avvio del procedimento a  coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale  è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

 

2.  Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o  privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno  facoltà  di intervenire nel procedimento, qualora  possa  loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

 

3.  I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di pren­dere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del  procedimento.

 

4.  In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma del  precedente comma, il Comune può  concludere,  senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del  prov­vedimento finale. I predetti accordi devono essere  stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la  legge disponga  altrimenti; per quanto non previsto  dal presente articolo si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 11, commi  3,  4 e 5 ed agli art. 12 e 13 della legge  7  agosto 1990, n. 241.

 

 

 

Art. 46 - COMUNICAZIONI DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

 

 

1.  Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare  notizia  dell' avvio  del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

 

a)    l' ufficio ed il funzionario responsabile del  procedimento;

 

b)    l' oggetto del procedimento;

 

c)     le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

 

2.  Il responsabile del procedimento, contestualmente all 'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati  mediante  comunicazione  personale contenente  le  indicazioni previste per legge. Qualora, per il numero dei  destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

 

3.  Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte,  proposte e   documenti pertinenti l’ oggetto del procedimento.

 

4.  Il responsabile dell'istruttoria, entro 2O giorni dalla ricezione della predetta richiesta, deve pronunciarsi sull' accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all' organo comunale competente all' emanazione del provve­dimento finale.

 

5.  Il  mancato o parziale accoglimento delle richieste e  delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente  motivato nella premessa dell'atto.

 

6.  Se l' intervento partecipativo non concerne l' emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere  per iscritto, entro 30 giorni,  le proprie valutazioni sulla istanza, la petizione o la proposta.

 

7.  I termini stabiliti nel presente articolo, sono indicativi e possono essere modificati dal Regolamento comunale di accesso agli atti.

 

 

 

 

 


C A P O   I I I

 

 

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

 

 

 

Art. 47 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

 

 

1.  Tutti  gli atti del Comune e degli enti ed aziende  da  esso dipendenti  sono pubblici, ad eccezione di quelli  riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata  dichiarazione dei Sindaco, che ne vieti l' esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiu­dicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

 

2.  Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della  Repubblica,  del Bollettino Ufficiale della Regione e dei regolamenti comunali.

 

3.  Il Comune deve, comunque, individuare, con idoneo regolamento,  le  categorie di documenti da esso formati  o  comunque rientranti nella sua disponibilità, i casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alle esigenze da  salvaguardare.

 

 

 

Art. 48 - DIRITTO DI ACCESSO

 

1.  Tutti  i cittadini hanno diritto, sia singoli che  associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per  il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di  riproduzione, secondo le disposizioni vigenti.

 

2.  Per ogni settore, servizio ed unità operativa, l'Amministrazione,  mediante l'ordinamento degli uffici e  dei  servizi, conferisce  i poteri ai responsabili dei procedimenti e  del rilascio della documentazione richiesta.

 

3.  Il Comune garantisce ai cittadini l' informazione sullo stato degli  atti e delle procedure e sull'ordine di  esame  delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li  riguar­dino.

 

4.  Il  Comune esemplificherà la modulistica e  ridurrà la  documentazione a corredo delle domande di presentazione,  appli­cando le disposizioni sull'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

 

5.  Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi  comunali  è altresì assicurato agli Enti pubblici, alle organizzazioni  del volontariato ed alle associazioni in generale.

 

6.  Il  diritto di accesso viene esercitato secondo le  modalità di cui all' art. 25 della legge 241/90.

 

7.  La materia è disciplinata da apposito regolamento.

 

 

 

 

 

 

 

 


C A P O   I V

 

IL DIFENSORE CIVICO

 

 

Art. 49 - ISTITUZIONE. ATTRIBUZIONE

 

 

1.  A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale è istituito l'ufficio del difensore civico.   Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

 

2.  Spetta  al difensore civico curare, a richiesta dei  singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associa­zioni  il  regolare svolgimento delle loro  pratiche  presso la amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.

 

3.  Il difensore civico interviene:

 

a)  d'ufficio o a richiesta del diretto interessato in  relazione  a qualunque atto o procedimento amministrativo;

 

b) ad iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti ed interessi collettivi, diffusi o  generali coinvolti nell' attività amministrativa. Cura ed interviene nei casi che,  comunque venuti a sua  cono­scenza, destino   particolare   allarme  o  preoccupa­zione  nella cittadinanza.

 

4.  Il  ricorso al difensore civico è indipendente  dall'esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

 

5.  I  cittadini e gli enti che abbiano in corso una  pratica  o abbiano diretto interesse ad un procedimento  amministrativo in corso presso il Comune, hanno diritto di chiedere per  iscritto notizie sullo stato della pratica o del  procedimento. Qualora siano inutilmente trascorsi trenta giorni  dalla data di presentazione della loro richiesta,  ovvero  abbiano ricevuto  risposta ma la ritengano insoddisfacente,  possono richiedere l'intervento del difensore civico.

 

6.  Il difensore civico, dopo aver informato l'assessore  compe­tente chiede  al  funzionario responsabile  di  procedere all 'esame congiunto della pratica.

 

7.  Il difensore civico ha diritto di ottenere senza alcuna  limitazione  dal  Comune, copia degli atti  e  dei  documenti, nonché  ogni notizia connessa alle questioni trattate.

 

8.  Al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra, il  difensore civico ha la facoltà di consultare i documenti  d'ufficio ed ottenere copia dei provvedimenti ed atti inerenti alla sua attività, nonché acquisire notizie ed informazioni ad esse attinenti.

 

9.  Il funzionario o il dipendente che impedisca o ritardi l'espletamento  delle funzioni  del  difensore civico  ovvero non adempia alle sue convocazioni è soggetto ai procedimenti  disciplinari di cui alla legislazione vigente.

 

10.Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio anche una volta cessato dalla carica.

 

11.Il difensore civico può sentire il Segretario ed i dipen­denti  del  Comune, ove lo ritenga utile o  necessario per lo svolgimento  delle proprie funzioni, dandone avviso  al responsabile dello ufficio o servizio da cui dipendono.

 

12.I funzionari e dipendenti possono essere  disponibili  alla audizione.

 

13.I  consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.

 

14.Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell' esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l’obbligo di farne rapporto all' Autorità giudiziaria.

 

 

 

 

 

Art. 50 - NOMINA

 

 

Il  difensore  civico è nominato dal Consiglio  comunale, o scelto in forma di convenzione con altri Comuni, o con la Provincia di Oristano,  a scrutinio  segreto, con la maggioranza assoluta  dei  consiglieri assegnati ai Comune.

 

 

 

Art. 51 - REQUISITI

 

 

1.  Il difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di in­dipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridica e amministrativa.

 

2.  Non sono eleggibili alla carica:

 

a)  coloro  che versano in una causa di ineleggibilità  o  di  incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

 

b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

 

c) i  membri del comitato regionale di controllo sugli  atti  del Comune;

 

d) gli amministratori di ente o azienda dipendente dal Comu­ne;

 

e) coloro che ricoprono ogni carica elettiva pubblica e che esercitano qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato nonché di commercio o professione. Le suddette ineleggibilità operano di diritto e comportano la decaden­za dall' Ufficio che è dichiarata dai Consiglio comunale. Le suddette  cause, se sopravvenute alla nomina,  comportano parimenti  la dichiarazione di decadenza dall' ufficio  se lo interessato  non fa cessare la relativa causa entro  20 giorni dalla nomina.

 

 

 

Art. 52 - DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA.

 

 

1.  Il difensore civico dura in carica 5 anni e  può essere riconfermato una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

 

2.  In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza  è pronunciata dal Consiglio comunale, con la procedura  pre­vista dall' art. 32, comma 4, del presente Statuto.

 

3.  Il difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio  comunale  adottato con la maggioranza  assoluta dei consiglieri assegnati.

 

 

 

Art. 53 - SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

 

 

1.  L' ufficio dei difensore civico ha sede presso la Casa comu­nale, nell'espletamento del suo mandato si avvale degli  uffici comunali.

 

2.  All 'assegnazione del personale provvede la Giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell' ambito del ruolo unico del personale comunale.

 

3.  La funzione di difensore civico è prestata a titolo meramente gratuito.

 

 

 

Art. 54 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

 

 

1.  Il  difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

 

a)    relazioni dettagliate al Sindaco e al Consiglio  comunale per le opportune determinazioni;

 

b)    relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti   che necessitino di particolare e rapida valutazione e,  a   richiesta, può essere sentito dal Consiglio e dalle  Commissioni.

 

c)     relazione  annuale,  entro il 31 marzo di ogni  anno,  al   Consiglio  comunale, sull' attività svolta nel  precedente   anno  solare, formulando osservazioni e suggerimenti  sul   funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

 

d)    la relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri, discussa entro trenta giorni in Consiglio comunale.

 

 

 

 

 


TITOLO IV

 

 

 

UFFICIO PERSONALE

 

 

 

C A P O   I

 

 

UFFICI

 

 

 

 

 

Art. 55 - PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI

 

 

 

1.    L’amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

 

a)    un’organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

 

b)    L’analisi e l’individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell’attività svolta da ciascun elemento dell’apparato;

 

c)      l’individuazione di responsabilità strettamente collegata all’ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

 

d)    il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

 

 

 

Art. 56 – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

 

 

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l’organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa, attribuita al Direttore Generale se nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi.

 

2.  Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

 

3.  I servizi e gli uffici operano sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l’economicità.

 

4.  Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

 

 

 

 

Art. 57 – REGOLAMENTO DEGLI UFFFICI E DEI SERVIZI.

 

 

1.  Il Comune attraverso il regolamento d’organizzazione stabilisce le norme generali per l’organizzazione e il funzionamento degli uffici ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore e gli organi amministrativi.

 

2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica d’indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire congruamente con fini istituzionali, gli obiettivi più operativi, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

 

3.  L’organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri d’omogeneità, in strutture progressivamente più ampie come disposto dall’apposito regolamento Anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

 

4.  Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali, approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali, gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

 

 

 

 

Art. 58 – DIRITTI E  DOVERI DEI DIPENDENTI.

 

 

1.  I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici e ordinati, secondo categorie in conformità alla disciplina sullo stato giuridico, e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell’interesse dei cittadini.

 

2.  Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli a raggiungere gli  obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore il Responsabile degli uffici e dei servizi e l’amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni.

 

3.  Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l’aggiornamento e l’elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonea a preservarne la salute e l’integrità psico fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà dei diritti sindacali.

 

4.  L’approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e la stipulazione, in rappresentanza dell’Ente dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei diversi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Direttore e dagli organi collegiali.

 

5.  Il personale, di cui al precedente comma, provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa delle autorizzazioni e delle concessioni edilizie alla pronuncia delle ordinanze ordinarie , escluse quelle di natura  contingibile ed urgente.

 

6.  Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

 

 

 

 

 

 


CAPO II

 

 

PERSONALE DIRETTIVO

 

 

 

Art. 59 - DIRETTORE GENERALE

 

 

1.    Il Sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.

 

2.    In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

 

3.    Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

 

 

Art. 60 - COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

 

 

1.    Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

 

2.    Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

 

3.    La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco, che può precedere alla sua revoca, previa delibera  della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

 

 

Art. 61 - FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

 

 

1.    Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

 

2.    Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

 

a)    Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b)    Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c)     Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto;

d)    Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli Uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e)    Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;

f)      Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;

g)    Gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h)    Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i)      Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui esse siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;

 

 

Art. 62 - RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

1.    *Il Regolamento di organizzazione individua le singole posizioni organizzative.

 

2.    I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

 

3.    Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla Giunta comunale.

 

*Riformulato a seguito di provv. CO.RE.CO. di annullamento parziale.

 

 

 

Art. 63 - FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

 

 

1.    I Responsabili degli Uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvati con propria determinazione i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure d'appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

 

2.    Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:

 

a)    Presiedono le commissioni di gara, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri;

b)    Rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c)     Emettono le comunicazioni, i verbali le diffide e ogni atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d)    Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e)    Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

f)      Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

g)    Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.50 del D. Lgs. 267/2000;

h)    Promuovo i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a esse sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e del regolamento;

i)      Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;

j)      Forniscono al direttore o al segretario, nei termini di cui al regolamento di contabilità, gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;

k)    Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore, dal Segretario e dal Sindaco;

l)      concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;

m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;

n)    per le materie di gestione loro affidate nel PEG, dopo l’esecutività del presente Statuto hanno la rappresentanza legale dell’Ente e possono stare in giudizio, nominare il legale e transigere, fatta salva la rifusione delle spese, nel caso in cui perdano la causa. Nelle ipotesi previste dall’art. 25, della L. 241/90, possono se autorizzati dalla G.C., rappresentare  L’ente dinanzi al giudice amministrativo, nel rispetto dell’art. 4, della L. 205/2000.

o)    sono responsabili di tutti gli atti di gestione e dei provvedimenti amministrativi, prima devoluti agli organi di governo, ed in particolare le assunzioni di impegni di spesa compresi nell’ambito temporale del bilancio pluriennale, avente quest’ultimo valore autorizzatorio, senza necessità di ulteriori atti di indirizzo.

 

3.    Nominano i responsabili del procedimento.

 

4.    Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

 

 

 

Art. 64 - INCARICHI DIRIGENZIALI E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

 

 

1.    La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

 

2.    Il Sindaco, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.50, del D.Lgs. 267/2000.

 

3.    I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

 

 

Art. 65 - COLLABORAZIONI ESTERNE

 

 

1.    Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

 

2.    Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

 

 

 

Art. 66 - UFFICIO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

 

 

1.    Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art.45 del D. Lgs n.504/92.

 

 

 

 

 


CAPO  III

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

 

 

 

Art. 67 - SEGRETARIO COMUNALE

 

 

1.    Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

 

2.    Il sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale.

 

3.    Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario comunale.

 

4.    Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

5.    Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

 

 

Art. 68 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

 

 

1.    Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio comunale e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.

 

2.    Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne, egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

 

3.    Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del Comitato regionale di controllo, o del difensore civico.

 

4.    Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

 

5.    Il Segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

 

6.    Il Segretario comunale presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di categoria “D”.

 

 

 

Art. 69 - VICESEGRETARIO COMUNALE

 

 

1.    La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso di laurea.

 

2.    Il vicesegretario comunale collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CAPO  IV

 

 

LA RESPONSABILITA'

 

 

 

Art. 70 - RESPONSABILITA' VERSO IL COMUNE

 

 

1.    Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

 

2.    Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

 

3.    Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

 

 

 

Art. 71 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

 

 

1.    Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

 

2.    Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministrazione, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

 

3.    La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia in caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

 

4.    Quando la violazione del diritto, sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio.

 

 

 

TITOLO  V

 

PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

 

C A P O   I

 

 

L' ORDINAMENTO FINANZIARIO E TRIBUTARIO

 

 

 

Art. 72 -  BENI COMUNALI

 

 

1.  Per il perseguimento dei propri  fini istituzionali il Comune si avvale del complesso di beni di cui dispone.

 

2.  I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali.

 

3.  Per quanto concerne i terreni soggetti agli usi civici,  si deve fare riferimento alle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia, e all’apposito regolamento comunale.

 

4.  Le somme derivanti dall’alienazione di beni, di lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o comunque da cespiti da investirsi nel patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato, o nell’estinzione di passività onerose, e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

 

 

 

Art. 73 - BENI DEMANIALI

 

 

1.  Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune che  appartengono  ai tipi indicati negli artt. 822 e 824  del  Codice Civile.

 

2.  La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze  e servitù eventualmente costituite a favore dei beni stessi.

 

3.  Fanno parte dei demanio comunale, in particolare il  mercato e il cimitero.

 

4.  Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro  dalla legge.

 

5.  Alla classificazione, è competente il Consiglio comunale.

 

6.  I beni demaniali, possono essere concessi in uso, con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale.

 

 

 

Art. 74 - BENI PATRIMONIALI

 

 

1.  I  beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati  al regime del demanio pubblico costituiscono il patrimonio  del Comune stesso.

 

2.  Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni la cui  destinazione economica, riveste  i  caratteri di  utilità pubblica  immediata, in quanto destinati ad un servizio pub­blico, o in quanto rivestono un carattere pubblico, essi  non possono  essere sottratti alla loro destinazione se non  nei modi stabiliti dalla legge.

 

3.  Fanno parte del patrimonio comunale disponibile quei beni, che rivestono una utilità puramente strumentale,  in  quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti  i bisogni.

 

4.  I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, ai sensi del titolo V° del presente Statuto, devono di regola essere dati in affitto.

 

 

 

Art. 75 - INVENTARIO

 

 

1.  Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed  immobili deve  essere redatto un apposito inventario, secondo  quanto stabilito dalla  norma in materia e  dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio.

 

2.  Il titolare dell'ufficio di ragioneria è responsabile personalmente della corretta tenuta dell'inventario, delle  successive  aggiunte e modificazioni, della  conservazione  dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

 

3.  Il riepilogo dell'inventario deve essere allegato sia al bilancio di previsione sia ai conto consuntivo.

 

4.  L'attività  gestionale dei beni, si esplica attraverso gli atti che concernono    l' acquisizione, la manutenzione, la conservazione e  l'utilizzazione  dei beni stessi, nonché le modalità della tenuta e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni  medesimi  sono disciplinati da  apposito  regola­mento, nell' ambito dei principi di legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  76 -    NORME IN MATERIA CONTRATTUALE - APPALTI E  FORNITURE

 

 

1.  In tale comparto di attività è necessaria un' attenta e puntuale programmazione sulle priorità dell' opera da  ese­guire.  Non  si possono richiedere finanziamenti se non a fronte  di una  precisa analisi tecnica ed una adeguata previsione  dei costi al fine di evitare il fenomeno perverso, rappresentato dall' avvio di progetti di massima, relativi  a opere  pubbliche  senza una valutazione complessiva dell'opera, dei  suoi costi di realizzazione, della sua effettiva  utilità  sociale, nonché  dei modi e costi di manutenzione e di gestione.

 

2.  Per le opere di manutenzione in economia e per le  forniture di modesto importo verrà istituito un albo permanente di appaltatori  o di fornitori, distinto per oggetto e  fasce  di        importo, nei quali iscrivere imprenditori stimati e notoriamente affidabili.

 

3.  Le attività di progettazione, di consulenza e di collaudo, sono di regola eseguite dall’ufficio tecnico comunale. Quando sia necessario il ricorso a figure professionali esterne, sarà applicata la normativa prevista dalla L. 109/94 e successive modificazioni, tenuto conto della graduazione degli  importi dei lavori. Per gli incarichi di progettazione il cui importo sia inferiore ai 40.000 ECU, l’incarico viene conferito discrezionalmente dal responsabile del servizio,  a tecnici di fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale dei progettisti incaricati, e motivare la scelta in relazione al progetto da affidare.

 

 

Art. 77 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

 

 

Qualora l'impresa aggiudicatrice non sia in grado da sola di  svolgere  tutti i lavori richiesti, soprattutto quelli altamente specializzati, il comma 3  dell'art. 28, della legge n. 55,  del 19 marzo 1990 prevede l' affidamento  in  subap­palto autorizzato  dalla Amministrazione appaltante, qualora sussistano le condizioni determinate dalla predetta  legge; nel caso  in cui sussistano in capo al  proposto  subap­paltatore precedenti penali per reati previsti dalla normati­va antimafia,  ai sensi dell'art.  18 del Decreto Legge 12/01/1991, n. 5,  l'ente è obbligato a sospendere i  procedimenti  amministrativi fino alla pronuncia della Autorità giudiziaria  competente.

 

 

 

Art.78 - CONTRATTI

 

 

1.  Fermo  restando quanto previsto dall' Art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, le norme relative al procedimento  contrattuale sono stabilite dal regolamento.

 

2.  Sono di competenza del responsabile del servizio i contratti relativi  agli acquisti, alienazioni e appalti rientranti nell'ordi­naria amministrazione di funzioni e servizi come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.

 

3.  I contratti, redatti secondo le determinazioni che li  autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la  stipula­zione.

 

4.  Come  stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti del Comune riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti d'opere, devono essere preceduti da  pubblici  incanti ovvero da licitazione privata  con  le forme stabilite per i contratti dello Stato.

 

 

5.  Nel  rispetto delle leggi regionali e statali  nonché  delle procedure previste dalla normativa della Comunità  Economica Europea recepita o comunque vigente nell' ordinamento  giu­ridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa priva­ta:

 

   a)  quando l'asta pubblica o la licitazione privata siano  andate  deserte  o si abbiano fondati motivi  per  ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;

 

    b)  quando si tratti dell'acquisto di cose che una sola ditta   può  fornire con i requisiti tecnici, le  caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto, o la cui  produzione sia garantita da privativa industriale o per la cui natura non sia possibile promuovere il concorso di  pubbliche offerte.

 

    c)  quando si debbano prendere in affitto locali destinati a  servizio o ad uffici del Comune;

 

    d)  quando,  avuto  riguardo  all'oggetto  del  contratto  ed  all'interesse che esso è destinato a soddisfare, non  sia in altro modo possibile la scelta del contraente;

 

    e)  quando ricorrano altre eccezionali o speciali  circostanze.

 

6.  Per i lavori e forniture che implichino particolare  competenza o l'applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può essere seguita  la procedura dell'appalto concorso, secondo le norme della contabilità di Stato.

 

7.  Apposito regolamento disciplina l’attività contrattuale del Comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 79 - CONTABILITA' E BILANCIO

 

 

1.  L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si  informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.

 

2.  Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato  entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella  redazione  e predisposizione  dello  stesso vanno  osservati  i  principi dell'annualità,  dell'universalità', della  legalità, della veridicità', della  pubblicità e del pareggio economico e  finanziario.

 

3.  Il bilancio è corredato della relazione previsionale  programmatica.

 

4.  Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì,  conformarsi al principio della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura  dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.

 

5.  Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza  il visto  della relativa copertura finanziaria da parte  del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

 

 

 

Art. 80 - LA REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

 

 

1.  Il  Consiglio  comunale elegge, a maggioranza  assoluta  dei suoi membri, un revisore dei conti scelto tra:

 

a)  gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

 

b)  gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

 

c)  gli iscritti all'albo dei ragionieri;

 

2.  Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo  inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto  di accesso agli atti e documenti dell' ente. Può partecipare alle riunioni della Giunta e dei Consiglio comunale.

 

3.  Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni  del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

 

a)  collabora con il  Consiglio comunale nella sua funzione di  controllo e di indirizzo;

 

b)  esercita la vigilanza sulla regolarità contabile  e finanziaria della gestione dell 'ente;

 

c)  attesta la corrispondenza del rendiconto alle  risultanze   della gestione, redigendo apposita relazione, che accom­pagna la proposta di deliberazione consiliare del  conto consuntivo.

 

4.  Nella stessa relazione, il revisore dei conti esprime rilievi e  proposte, tendenti a conseguire una  migliore  efficienza, produttività ed economicità della gestione.

 

5.  Il revisore dei conti, risponde della verità delle sue  atte­stazioni, ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario.  Ove  riscontri gravi irregolarità  nella ge­stione dell' ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.

 

6.  Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, alla partecipazione al nucleo di valutazione, per verificare l’attribuzione dell’indennità di risultato ai responsabili di servizio, puo’ far parte di commissioni tecniche  in ausilio agli uffici dell’Ente, dietro corresponsione di regolare compenso.

 

 

 Art. 81 - TESORERIA

 

 

  1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

 

a)    la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori, in base ad ordini d’incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

 

b)    La riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all’Ente entro tre giorni;

 

c)     Il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

 

d)    Il pagamento anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate d’ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

 

  1. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

 

 

 

 

 

 

Art. 82 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

 

 

1.  I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono tri­mestralmente  operazioni di controllo economico e  finanzia­rio per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti, nel rispetto degli obiettivi fissati dalla Giunta o dal Consiglio.

 

2.  Dalle operazioni eseguite e delle risultanze, i predetti responsabili  fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo;  questi ne riferisce alla Giunta.

 

3.  La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale, aggiornata sulla esattezza della  situazione  di  tesoreria, dei conti e del  bilancio,  segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e  proponendo i relativi rimedi.

 

4.  Qualora i dati dei controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio  comunale  adotta, nei modi e termini di cui agli articoli 193 e 194 del  Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, apposita deliberazione con la quale siano  previste le misure necessarie a ripianare i debiti ed a salvaguardare gli equilibri di bilancio.

 

 

 


CAPO II

 

TRIBUTI

 

 

 

Art.83 - POTESTA’ IMPOSITIVA

 

La potestà impositiva del comune in materia tributaria viene svolta nel rispetto dei principi dettati dalla L. 27.07.2000, n. 212 mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare l’organo competente a rispondere del diritto di interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TITOLO VI

 

 

CAPO  I

 

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

 

 

 

Art. 84 -        INIZIATIVA PER IL MUTAMENTO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

 

 

1.    Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

 

2.    L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

 

 

Art. 85 - DELEGA DI FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA

 

 

1.    Il Consiglio comunale con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità montana o ad altri enti l'esercizio delle funzioni del comune.

 

2.    Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

 

 

Art. 86 - PARERI OBBLIGATORI

 

1.    Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1 e 4 della legge 7 agosto 1990, n.241, sostituito dall'art.17, comma 24, della legge 127/97.

 

2.    Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni, il Comune può prescindere dal parere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C A P O   I I

 

 

FUNZIONE NORMATIVA, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

 

 

 

 

Art.  87 - LE NORME DELLE FINANZE E DELLA CONTABILITA'

 

 

Le materie relative alle finanze e alla contabilità sono riservate alla legge dello Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall'apposito regolamento di contabilità.

 

 

 

Art. 88 - IL CONTROLLO

 

 

Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dalle disposizioni dell'apposita legge regionale.

 

 

Art. 89 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

 

 

1.  Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

2.  Escluso quello di contabilità e di disciplina dei contratti, i Regolamenti sono deliberati entro 12 mesi dall'approvazione del regolamento di cui al comma 1.

 

 

Art. 90 - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

 

 

1.  L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale, ai cittadini, ai sensi dell'art.44 del presente Statuto.

 

2.  I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera a), dell D.Lgs. 267/2000 fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge.

 

3.  I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi per la durata di 15 giorni, unitamente alla deliberazione di approvazione, o di modificazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000,. Diventano esecutivi dopo i prescritti controlli,  approvazioni ed omologazioni.

 

 

Art. 91 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

 

 

1.  I regolamenti, di cui all'art.7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, incontrano i seguenti limiti:

 

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le  norme e i principi costituzionali, con le leggi ed i  regolamenti statali e regionali e con il presente Statu­to;

 

b)  la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

 

c)  non possono contenere norme a carattere particolare;

 

d)  non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di  incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

 

 

Art. 92 - LA DELIBERAZIONE DELLO STATUTO

 

Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole dei due terzi dei consiglieri. Qualora tale mag­gioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in succes­sive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è appro­vato se ottiene per due volte il voto favorevole della mag­gioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

 

 

Art. 93 - ENTRATA IN VIGORE

 

1.  Dopo l'espletamento del controllo del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

 

2.  Il presente Statuto entra in vigore, a seguito del controllo favorevole del CO.RE.CO., decorsi trenta giorni, dalla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente.

 

 

 

 

 

 N D I C E

 

 

 

 

TITOLO I      - LA COMUNITA' ED IL COMUNE      

 

 

CAPO I          - LA COMUNITA'                                  pag.                             1

 

CAPO II         - IL COMUNE                                      pag.                             2

 

 

 

TITOLO II     - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

 

 

CAPO I          - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE         pag.                             6

 

CAPO II         - IL CONSIGLIO COMUNALE                  pag.                             8

 

CAPO III        - LA GIUNTA COMUNALE E IL SINDACO pag.                             14    

 

CAPO IV        - IL SINDACO                                     pag.                             19

 

 

 

TITOLO III    - PARTECIPAZIONE POPOLARE

 

 

CAPO I          - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE       pag.                             24

 

CAPO II         - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMM.VO                         28

 

CAPO III        - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE                             30

 

CAPO IV         - IL DIFENSORE CIVICO                      pag.                             32

 

 

 

TITOLO IV    - UFFICIO PERSONALE

 

 

CAPO I          - UFFICI                                            pag.                             36

 

CAPO II         - PERSONALE DIRETTIVO                     pag.                             39

 

CAPO III              - IL SEGRETARIO COMUNALE          pag.                             43

 

CAPO IV     - LA RESPONSABILITA'                            pag.                             44

 

 

 

TITOLO V      - PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA'

 

 

CAPO  I      - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO              pag.                             46

 

 

TITOLO VI     - DISPOSIZIONI DIVERSE

 

 

CAPO I          - DISPOSIZIONI DIVERSE                     pag.                             53

 

CAPO II         - FUNZIONE NORMATIVA

                         DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI pag.                         54