STATUTO COMUNALE
TITOLO I
LA COMUNITA' E IL COMUNE
C A P O
I
LA COMUNITA'
Art. 1 - LA COMUNITA'
1. La comunità di Mogorella è l'insieme degli uomini e delle donne che per nascita, o per tradizione familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col territorio e con gli altri membri della comunità.
Art. 2 - I MEMBRI DELLA COMUNITA'
1. La qualità di membro della comunità si perde solo per decisione personale di non farne più parte. I diritti ed obblighi verso la comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione all'appartenenza o meno alla comunità stessa, salvo che la legge non prevede espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.
Art. 3 - APPARTENENZA ALLA COMUNITA'
1. La comunità di Mogorella è parte del popolo sardo ed il suo territorio ed i suoi cittadini appartengono alla nazione Italiana.
2. La lingua della comunità è l'italiano e il sardo.
Art. 4 - PRINCIPI DELLA COMUNITA'
1. La comunità, presente sul suo territorio sin dall'epoca del periodo tardo Giudicale, erede delle tradizioni storiche plurisecolari dei suoi abitanti, è fondata sulla solidarietà personale e familiare fra i propri componenti, vive del lavoro dei suoi membri e si ispira ai principi di tolleranza, libertà, uguaglianza e fraternità.
2. Il Comune favorisce con appropriati interventi la tutela, la valorizzazione e l'espansione degli istituti del solidarismo e del comunitarismo praticati tradizionalmente nella comunità.
CAPO II
IL COMUNE
Art. 5 - IL COMUNE
La comunità di Mogorella è rappresentata dal Comune di Mogorella, Ente il quale ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo secondo la necessità e la volontà della comunità stessa.
Art. 6 - FORMA LINGUISTICA DEGLI ATTI COMUNALI
1. La lingua sarda e quella italiana, cosi' come comunemente usate dalla comunità, sono lingue del Comune e delle sue istituzioni.
2. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Repubblica italiana devono essere redatti in lingua italiana, o comunque, in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale.
3. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Comunità Europea, devono essere stesi in una lingua ufficiale della Comunità Europea, o comunque in tale lingua deve essere stesa traduzione avente valore di atto originale.
4. Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle sue istituzioni è libero l'uso orale della lingua della comunità, ma i verbali devono contenere comunque, in lingua italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato.
5. Qualora la verbalizzazione debba essere, per richiesta dell'intervenuto, integrale, il testo va riportato nella lingua nazionale.
6. Possono essere bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i bandi rivolti alla generalità dei soggetti o comunque ad un insieme indeterminato di essi.
Art. 7 - TERRITORIO
1. Il Comune di Mogorella comprende la parte di territorio della Sardegna delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sardo e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale.
3. Il Comune definisce cercando l'accordo con i Comuni confinanti i problemi derivanti dalle delimitazioni territoriali.
4. In ordine a detti problemi il Comune non delibera alcuna lite se non previo invito ad una seduta consiliare congiunta con il Consiglio del Comune confinante.
5. Il Comune può realizzare proprie opere pubbliche nel territorio di altro Comune o consentire la realizzazione di opere di altro Comune nel proprio territorio previ accordi fra i Comuni interessati.
Art. 8 - TOPONOMASTICA
1. Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta e orale.
2. La toponomastica all'interno degli abitati é definita nella lingua sarda della comunità ed in lingua italiana.
Art. 9 - STEMMA E GONFALONE COMUNALE
1. Nel Comune si espongono il gonfalone comunale, la bandiera sarda, la bandiera della Repubblica e quella Europea.
2. Ogni qualvolta la legge prevede l'esposizione di una delle tre bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.
3. Il Comune espone le bandiere il giorno 10 Agosto, data della festa tradizionale della comunità.
4. Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri n. 7 del 17 gennaio 2000.
5. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta, sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente, a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.
6. La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 10 - COMPITI DEL COMUNE
1. Il Comune di Mogorella, ha quali compiti, oltre quelli assegnati, o delegati, dalla legge Statale e Regionale:
a) la tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione della cultura, la ricerca e l'ammodernamento delle radici storiche e delle tradizioni della Comunità.
b) l'apprestamento dei mezzi per l'esercizio del culto e della spiritualità.
c) la tutela dell'ambiente e del territorio della comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti, dei beni artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di valorizzazione sociale della loro fruizione.
d) la liberazione dal bisogno di tutti i membri della comunità e la creazione di condizioni economiche e sociali che consentano il pieno sviluppo della personalità. A tal fine promuove per i suoi amministrati, ma soprattutto per i giovani e per gli anziani, il libero associazionismo, lo sport ed il turismo di massa, il collegamento con forme di ospitalità internazionale, forme di educazione permanente e di aggiornamento culturale.
e) la promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della Comunità.
f) la tutela della sicurezza dei cittadini con le forme tradizionali di mutuo controllo del territorio.
2. Il Comune esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze delle altre Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue istituzioni, o in concorso con altri Enti Pubblici, o privati, nelle forme previste d