STATUTO COMUNALE

 

 

 

 

 

TITOLO I

 

 

LA COMUNITA'  E IL COMUNE

 

   

C A P O   I

 

 

LA COMUNITA'

 

 

 

 

 

Art. 1 - LA COMUNITA'

 

 

1.  La  comunità di Mogorella è l'insieme degli uomini  e  delle donne che per nascita, o per tradizione familiare, o per loro libera scelta, ritengano di farne parte per i legami di natura culturale, economica e sociale che hanno col  territorio e con gli altri  membri della comunità.

 

 

 

Art. 2 - I MEMBRI DELLA COMUNITA'

 

 

1.  La  qualità  di   membro   della   comunità  si  perde   solo per decisione personale di non farne più parte. I diritti ed obblighi verso la comunità e le sue istituzioni sorgono, perdurano e si estinguono in relazione all'appartenenza o meno alla comunità stessa, salvo che la legge non prevede espressamente che un obbligo o un diritto sorga, perduri o si estingua in relazione alla residenza del soggetto, o ad altro criterio territoriale.

 

 

 

Art. 3 - APPARTENENZA ALLA COMUNITA'

 

 

1.  La comunità di Mogorella è parte del popolo sardo ed il suo territorio ed i suoi  cittadini  appartengono alla nazione Italiana.

 

2.  La lingua della comunità è l'italiano e il sardo.

 

 

 

 

 

 

Art. 4 - PRINCIPI DELLA COMUNITA'

 

 

1.  La comunità, presente sul suo territorio sin dall'epoca  del periodo tardo Giudicale, erede  delle  tradizioni  storiche plurisecolari dei suoi abitanti, è fondata sulla solidarietà  personale e familiare fra i propri componenti, vive del lavoro dei suoi membri e si ispira ai principi di  tolle­ranza, libertà, uguaglianza e fraternità.

 

2.  Il Comune favorisce con appropriati interventi la tutela, la valorizzazione e l'espansione degli istituti del solidarismo e  del comunitarismo praticati tradizionalmente nella  co­munità.

 

 

 

 

 

 


CAPO II

 

 

IL COMUNE

 

 

 

 

Art. 5 - IL COMUNE

 

 

La comunità di Mogorella è rappresentata dal Comune di Mogorella, Ente il quale ne cura gli interessi e ne promuove  lo sviluppo  secondo la necessità e la volontà  della  comunità stessa.

 

 

 

Art. 6 - FORMA LINGUISTICA DEGLI ATTI COMUNALI

 

 

1.  La lingua sarda e quella italiana, cosi'  come comunemente usate dalla comunità, sono lingue del Comune  e delle sue istituzioni.

 

2.  Gli  atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento  della Repubblica italiana devono essere redatti in lingua   italiana, o comunque, in tale lingua deve essere stesa la versione avente valore di atto originale.

 

3.  Gli  atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento della Comunità Europea, devono essere stesi in una lingua ufficiale della Comunità Europea, o comunque in tale  lingua  deve essere stesa traduzione avente valore di atto originale.

 

4.  Nelle sedute collegiali degli organi del Comune e delle  sue istituzioni  è libero l'uso orale della lingua  della  comunità, ma i verbali devono contenere comunque, in lingua  italiana, la sommaria traduzione di quanto affermato.

 

5.  Qualora  la  verbalizzazione  debba  essere,  per  richiesta dell'intervenuto,  integrale,  il testo va  riportato  nella lingua nazionale.

 

6.  Possono essere bilingui gli avvisi pubblici, le ordinanze ed i   bandi rivolti alla generalità dei soggetti o comunque  ad un insieme indeterminato di essi.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7 - TERRITORIO

 

 

1.  Il Comune di Mogorella comprende la parte di territorio della Sardegna  delimitato  con  il   piano   topografico,  di  cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n° 1228,  approvato  dall'Istituto Centrale di Statistica.

 

2.  Le   modificazioni  alla  circoscrizione territoriale sono apportate con Legge Regionale ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sardo e con le modalità stabilite dalla Legge  Regionale.

 

3.  Il Comune  definisce  cercando  l'accordo con i Comuni confinanti i problemi derivanti dalle delimitazioni terri­toriali.

 

4.  In ordine a  detti  problemi il Comune non delibera alcuna lite se  non    previo invito ad una seduta consiliare congiunta con il Consiglio del Comune confinante.

 

5.  Il  Comune  può  realizzare proprie opere pubbliche nel territorio di altro Comune o consentire la realizzazione di opere di  altro Comune nel proprio territorio previ accordi fra  i Comuni interessati.

 

 

 

Art. 8 - TOPONOMASTICA

 

 

1.  Il Comune conserva e ripristina la toponomastica originaria, secondo la tradizione scritta e orale.

 

2.  La toponomastica all'interno degli abitati é definita  nella lingua sarda della comunità ed in lingua italiana.

 

 

 

Art. 9 -  STEMMA E GONFALONE COMUNALE

 

 

1.  Nel  Comune si espongono il gonfalone comunale, la  bandiera sarda, la bandiera della Repubblica e quella Europea.

 

2.  Ogni  qualvolta la legge prevede l'esposizione di una  delle tre bandiere esse vanno esposte contemporaneamente.

 

3.  Il Comune espone le bandiere il giorno 10 Agosto, data della festa tradizionale della comunità.

 

4.  Lo stemma del Comune è come descritto dal decreto del Consiglio dei Ministri n. 7 del 17 gennaio 2000.

 

5.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta, sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’Ente, a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

 

6.  La Giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

 

 

 

Art. 10 - COMPITI DEL COMUNE     

 

 

1.  Il  Comune  di  Mogorella, ha quali compiti, oltre quelli assegnati, o delegati, dalla legge Statale e Regionale:

 

a) la tutela, lo sviluppo, la promozione, la diffusione della cultura, la ricerca e l'ammodernamento  delle  radici storiche e delle tradizioni della Comunità.

 

b)  l'apprestamento  dei  mezzi per l'esercizio del culto  e della spiritualità.

 

c) la tutela dell'ambiente e del territorio della    comunità, del suo paesaggio, dei suoi monumenti, dei beni   artistici ed archeologici, con la promozione di ogni forma di valorizzazione sociale della loro fruizione.

 

d) la liberazione dal  bisogno di tutti  i membri  della comunità e la  creazione  di  condizioni   economiche   e sociali che consentano il pieno sviluppo della  personalità. A tal fine   promuove per i suoi amministrati, ma soprattutto per i giovani  e  per  gli anziani, il libero  associazionismo, lo sport ed il turismo di massa, il collegamento  con  forme  di  ospitalità  internazionale, forme di educazione permanente e di aggiornamento cultu­rale. 

 

e) la promozione e la tutela del lavoro quale diritto e dovere di tutti i membri della Comunità.

 

f) la tutela della sicurezza dei cittadini con le forme  tradizionali  di mutuo controllo del territorio.

 

2.  Il Comune esplica i suoi compiti nel rispetto delle competenze delle altre Pubbliche Amministrazioni, nei limiti delle sue capacità finanziarie, adottando il metodo della     programmazione, provvedendo direttamente, o tramite sue  istituzioni,  o  in concorso con altri Enti Pubblici,  o     privati, nelle forme previste d