L’ art. 2, comma 5, del
Decreto Legge n.194 del 30
dicembre 2009 (G.U. n.302 del 30/12/2009) sancisce che:
"All’articolo
32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole “1° gennaio
Ci
troviamo quindi nel seguente nuovo quadro normativo:
La legge n. 69 del 18 giugno 2009,
perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il
ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti
e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri
siti informatici.
L’art.32, comma 1
della legge 18 giugno 2009, n.69 ha sancito che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti
e provvedimenti amministrativi, aventi effetto di pubblicità legale, si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici
obbligati”.
Inoltre, il successivo comma 5 dello stesso art.32 precisa che “a decorrere dal 1 luglio 2010 le pubblicazioni
effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.
Il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione
degli atti presso un luogo fisico, l’albo pretorio, ad una pubblicazione su uno
spazio virtuale quale quello del sito web dell’amministrazione, oltre a confermare la volontà di
modernizzare l’azione della Pubblica Amministrazione afferma la volontà di
intraprendere un diverso canale di comunicazione e interazione con i
cittadini tutti.